A partire dal 1° gennaio 2025, così come stabilito dalla Legge di Bilancio, viene introdotto l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciati per l’acquisto dei beni destinati a omaggio a clienti o fornitori.
Per le imprese la deducibilità si basa sul costo unitario del bene così come previsto dall’art. 108 comma 2 del Tuir, in particolare:
- Beni di costo unitario pari o inferiore a 50 euro (iva esclusa) sono integralmente deducibili dal reddito di impresa;
- Per i beni di costo superiore a 50 euro (iva esclusa), la deducibilità è limitata all’1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, con percentuali decrescenti all’aumentare degli scaglioni di fatturato, in quanto si applica la disciplina delle spese di rappresentanza.
Ai fini IVA, per i beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa:
- Beni di costo unitario pari o inferiore a 50 euro, l’iva è detraibile e la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini iva (fuori campo iva).
- Per i beni di costo superiore a 50 euro, l’iva assolta sull’acquisto è indetraibile e la successiva cessione gratuita è sempre fuori campo iva.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività d’impresa è imponibile IVA (con rivalsa non obbligatoria) indipendentemente dal costo unitario, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata portata in detrazione.
A differenza del regime applicabile al reddito di impresa, per il reddito da lavoro autonomo non si fa distinzione in base al valore minimo dell’omaggio. Anche i beni con un costo unitario fino a 50 euro concorrono al plafond delle spese di rappresentanza deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.




