Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta  

Il credito per i redditi prodotti all’estero rappresenta il rimedio alla doppia imposizione internazionale adottato nel nostro ordinamento ed è disciplinato dall’articolo 165 del Tuir, applicabile a tutti i soggetti Irpef e Ires. 

La doppia imposizione sui dividendi per le persone fisiche si verifica quando gli utili di una società vengono tassati due volte: 

1. A livello societario: l’impresa paga l’imposta sul reddito (IRES, attualmente al 24% in Italia) sugli utili conseguiti. 

2. A livello personale: quando i dividendi vengono distribuiti agli azionisti (persone fisiche), questi sono soggetti a un’ulteriore tassazione. 

Orientamento della Cassazione sull’art. 165 TUIR 

La Corte di Cassazione ha spesso chiarito alcuni punti chiave nell’applicazione del credito d’imposta, con particolare attenzione ai limiti di deducibilità, alla territorialità del reddito e alla natura delle imposte estere. 

1. Il principio di effettiva imposizione all’estero 

• Per ottenere il credito d’imposta, le imposte pagate all’estero devono essere effettivamente dovute e versate (Cass. n. 34424/2023). 

• Non sono ammesse imposte solo potenziali o teoriche, ma solo quelle effettivamente prelevate dallo Stato estero. 

2. La correlazione tra reddito estero e imposte italiane 

• Il credito d’imposta è ammesso solo in proporzione alle imposte italiane dovute sullo stesso reddito estero (Cass. n. 28017/2023). 

• Se il reddito è esente in Italia per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni, il credito d’imposta non spetta (Cass. n. 25026/2020). 

3. La doppia imposizione sui dividendi 

• In materia di dividendi esteri, la Cassazione ha ribadito che la doppia imposizione si elimina solo se l’imposta estera è effettivamente applicata come imposta sul reddito e non come altra forma di prelievo (Cass. n. 25698/2022). 

• Inoltre, nel caso di dividendi percepiti da società estere, si deve verificare se l’imposta pagata all’estero sia assimilabile a un’imposta sui redditi e se la convenzione bilaterale prevede la possibilità di un credito d’imposta. 

4. Limite del credito d’imposta 

• Il credito d’imposta non può mai superare l’imposta italiana teoricamente dovuta sullo stesso reddito estero. 

• L’eventuale eccedenza non può essere recuperata, salvo specifiche previsioni per il riporto ai periodi successivi (Cass. n. 29744/2019). 

In sintesi, la Cassazione conferma un’interpretazione restrittiva dell’art. 165 TUIR, richiedendo sempre un’effettiva imposizione all’estero, un collegamento diretto tra reddito e imposta pagata e il rispetto delle convenzioni internazionali.  

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